Fonte: http://www.confedilizia.it/news1.html
ORARI ACCENSIONE RISCALDAMENTO E BENEFICI
DI CUI GODONO ALCUNI TERRITORI PER ACQUISTO GASOLIO E GAS
Per sapere in quale periodo è possibile accendere gli impianti termici, bisogna conoscere la propria zona climatica di appartenenza.
Il territorio nazionale è, infatti, stato suddiviso in sei zone climatiche (si veda tabella n. 1), con indicazione nella tabella A, allegata al D.P.R. n. 412/93, della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune.
I Comuni che non sono stati inseriti nella tabella anzidetta o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco.
La zona climatica di anzidetta indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici.
I Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime.
E', inoltre, consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in due o più sezioni, con attivazione dell'impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23.
Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunto la responsabilità, che non "mantiene in esercizio gli impianti" e non "provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni delle normative vigenti" è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000.
E' essenziale conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio Comune, anche perché la legge dispone che l'amministratore o, in mancanza, il proprietario (o i proprietari) debba esporre presso ogni impianto centralizzato di riscaldamento al servizio di una pluralità di utenti, una tabella dalla quale risultino il periodo annuale di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera prescelto, le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'impianto.
CLICCANDO SULLA REGIONE ED INDIVIDUANDO IL COMUNE CHE INTERESSA,
SI POTRA' CONOSCERE LA ZONA CLIMATICA ASSEGNATA EX LEGE.
ABRUZZO - BASILICATA - CALABRIA - CAMPANIA - EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA - LAZIO - LIGURIA - LOMBARDIA - MARCHE - MOLISE - PIEMONTE - PUGLIA - SARDEGNA - SICILIA - TOSCANA - TRENTINO ALTO-ADIGE - UMBRIA - VALLE D'AOSTA - VENETO
Tabella n. 1
Zona climatica Periodo di accensione Orario consentito*
A 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere
B 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere
C 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere
D 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere
E 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere
F nessuna limitazione nessuna limitazione
* Negli edifici adibiti a residenza e assimilabili, il limite della durata giornaliera di attivazione dell'impianto termico non si applica nei seguenti casi (elenco non esaustivo):
1) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
2) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
3) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; con taratura secondo i valori di legge;
4) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
5) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
6) impianti termici condotti mediante «contratti di servizio energia» i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal D.P.R. n. 412/93, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal D.P.R. n. 412/93 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati dallo stesso provvedimento.
Ulteriori esclusioni, anche in merito al limite del periodo annuale di esercizio e al limite della durata giornaliera, sono previste per particolari categorie di edifici quali, per esempio, quelli adibiti a scuole materne e asili nido.
Fonte: http://www.confedilizia.it/news1.html
BENEFICI PER ACQUISTO GASOLIO E GAS PER RISCALDAMENTO
Gli abitanti di determinate zone d'Italia (vedasi tabella in calce) godono, in virtù di quanto stabilito dalla legge n. 448 del 1998, di una riduzione (non inferiore alle vecchie 200 lire per litro, a cui si deve aggiungere un'ulteriore riduzione minima di 50 lire stabilita, prima, annualmente e poi messa a regime dal 1° gennaio 2009) nell'acquisto di gasolio o di GPL destinato all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento.
Nelle isole minori e nella Sardegna la riduzione spetta anche per l'acquisto di GPL contenuti in bombole, sempre utilizzati esclusivamente per il riscaldamento.
La riduzione del prezzo viene praticata direttamente dai fornitori di combustibile al momento della fatturazione, previa presentazione da parte degli aventi diritto di un'apposita dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà* dalla quale si deve evincere anche l'ubicazione dell'impianto per il quale si acquista il gasolio o il GPL.
Dal 1999 ad oggi, il legislatore ha ampliato la categoria dei soggetti ammessi al beneficio anzidetto e lo ha anche esteso all'acquisto dei combustibili nelle frazioni parzialmente non metanizzate di Comuni ricadenti nella zona climatica E, limitatamente a quelle parti individuate da apposita delibera del Consiglio comunale (beneficio concesso prima per gli anni 2002 e 2003 e poi di volta in volta prorogato fino al 31.12.2009**).
TABELLA: ELENCO TIPOLOGIE TERRITORI
TIPOLOGIE DI COMUNI/FRAZIONI BENEFICI CONCESSI DALLA LEGGE
Comuni (o nelle frazioni) ricadenti nella zona climatica F
Riduzione del costo nell'acquisto di gasolio o GPL
Comuni (o nelle frazioni) facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F
Riduzione del costo nell'acquisto di gasolio o GPL
Comuni della regione Sardegna e delle isole minori * Riduzione del costo nell'acquisto di gasolio o GPL o gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole
Comuni (o nelle frazioni) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E ed individuati con D.M. 9.3.1999
Riduzione del costo nell'acquisto di gasolio o GPL
Frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona E, non inseriti nel D.M.di cui sopra (1) Riduzione del costo nell'acquisto di gasolio o GPL
Frazioni parzialmente non metanizzate di Comuni ricadenti nella zona E (2)** Riduzione del costo nell'acquisto di gasolio o GPL
(1) Queste frazioni vengono individuate con delibera del consiglio del Comune interessato da inviarsi al Ministero dell' Economia e delle Finanze e a quello delle Attività produttive. L'Ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione (interpretazione data dall'art. 17-bis, D.L. n.147/2003).
(2) Anche in quest'ultimo caso le parti di territorio comunale interessate sono individuate da apposita delibera del Consiglio comunale.
(*) L'Agenzia delle Dogane ha specificato che i consumatori finali di GPL della Sardegna e delle isole minori, non devono presentare alcun atto di notorietà.
Fonte: http://www.confedilizia.it/news1.html
Nessun commento:
Posta un commento